Per la quantificazione dell’esatta somma dovuta ai fini della definizione delle liti, non vi è una specifica assistenza da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate. La questione è delicata ove si consideri che nella normativa di riferimento non è previsto l’errore scusabile. Secondo la circolare n. 48/E/2011 deve intendersi scusabile l’errore nelle ipotesi in cui “il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti”. La recente circolare n. 6 (punto 10), si limita, invece, a ricordare agli uffici, a proposito dell’attività da svolgere a fini del diniego della definizione, che le verifiche riguardano la sussistenza dei presupposti, formali e sostanziali, per la validità e perfezionamento della definizione, avuto riguardo, tra l’altro, al corretto ammontare degli importi versati. Vi è da sperare che a livello centrale l’Agenzia delle entrate impartisca le opportune direttive agli uffici affinché sia fornita assistenza agli interessati, onde evitare che un istituto sorto (almeno sulla carta) per deflazionare il contenzioso finisca per incrementarlo atteso che per errori simili il contribuente verosimilmente impugnerà il diniego innanzi al giudice competente.