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In nota integrativa nessun censimento per i corrispettivi Pa

Pubblicato il 05 aprile 2019 Il Sole 24 ore; Italia Oggi;

Diventa più chiaro, almeno in parte, l’adempimento riguardante l’indicazione in nota integrativa ai bilanci di esercizio e consolidati, a partire da quelli riferiti al 2018, delle sovvenzioni a vario titolo ricevute dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a esse riconducibili. Nel nuovo decreto Crescita vengono ben distinti gli obblighi a carico del cosiddetto Terzo settore da un lato (associazioni, Onlus, fondazioni, cooperative sociali e così via). Se per il primo gruppo di soggetti la novità principale è lo slittamento del termine di adempimento degli obblighi di trasparenza dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno, per il secondo gruppo i mutamenti sono assai più ampi. Si chiarisce, infatti, che l’indicazione degli importi (ove almeno a pari a 10mila euro nell’anno) e delle informazioni riguarda «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria». Questa locuzione consente di concludere (nel senso sperato da Assonime e dal Cndcec) che le vendite e le prestazioni che fanno parte dell’attività d’impresa (compresa la partecipazione agli appalti) non sono soggette a questi adempimenti.

La nuova norma aggiunge che l’obbligo riguarda le somme “effettivamente erogate”, sposando appieno il principio “di cassa” e, forse, aprendo uno spiraglio per tutti benefici che non prevedono una “erogazione”, come ad esempio quelli di natura tributaria (che hanno natura di crediti d’imposta, detrazioni, e così via).


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Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...