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Autoliquidazione 2018-2019, online le istruzioni operative

Pubblicato il 05 aprile 2019 Il Sole 24 ore; Italia Oggi;

Pubblicati i decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 - contenenti le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività e le relative modalità di applicazione - sono giunte anche le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2018-2019.

L’INAIL, con la nota protocollo n. 5453 del 3 aprile 2019, specifica che per quest’anno il calcolo dei premi segue un doppio binario: la rata a saldo 2018, da conteggiare in base alle vecchie tariffe; quella anticipata per il 2019, da computare con le nuove tariffe.

Come in precedenza evidenziato dall’Istituto assicuratore per mezzo della circolare n. 1/2019, per consentire l’aggiornamento delle predette tariffe sono stati differiti tutti i termini riguardanti l’autoliquidazione 2018/2019. Pertanto, entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:

- presentare la dichiarazione delle retribuzioni in via telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi online “Invio dichiarazione salari”, “Alpi online” o, per il settore marittimo, il servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”;

- pagare il premio di autoliquidazione. Il numero di riferimento da indicare nel modello F24 è “902019”. Per le PAN, il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio” indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24;

- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nell’anno precedente.

Al riguardo, il documento di prassi dell’Istituto assicurativo specifica che il predetto termine vale anche per i datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019.

Con riferimento alla maggiorazione dei premi, l’INAIL evidenzia che:

- il premio supplementare silicosi e asbestosi è dovuto per il solo premio di regolazione 2018, non per la rata 2019;

- l’addizionale fondo vittime dell’amianto non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019 e nelle basi di calcolo l’indicatore “addizionale amianto L. 244/07” è sempre valorizzato con “NO”.

Per quel che riguarda il quadro delle riduzioni del premio, vi è da segnalare lo stop della riduzione per il settore edile. Per l’anno 2018, infatti, la riduzione – pari all’11,50% - si applica esclusivamente alla regolazione 2018. In tal caso, le imprese sono tenute a presentare la consueta autodichiarazione all'INAIL entro il prossimo 16 maggio.

Dal 1° gennaio 2019 scompare la riduzione c.d. “cuneo” (ex L. n. 147/2013), che resta applicabile unicamente alla rata di regolazione 2018 dei premi ordinari per le polizze dipendenti, dei premi delle polizze navigazione marittima e di quelli speciali unitari delle polizze artigiani nella misura del 15,81%.


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