Per la compilazione dell’esterometro conta solo il fatto che la controparte sia stabilita all’estero. Non importa la sua qualifica, né che le cessioni (o gli acquisti) di beni o le prestazioni di servizi rese (o ricevute) siano irrilevanti ai fini Iva in Italia dal punto di vista territoriale. Sono queste le conclusioni della risposta n. 85 pubblicata dall’Agenzia dalle entrate il 27 marzo scorso, che si aggiungono alle indicazioni ritraibili dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015. A livello soggettivo, presentano la comunicazione delle operazioni transfrontaliere i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il riferimento ai soggetti del comma 3 dell’articolo 1 pare limitato al profilo della residenza/stabilimento dell’operatore. Il rinvio al concetto di stabilimento, inoltre, implica che non deve trasmettere la comunicazione il rappresentante fiscale o l’identificazione diretta del non residente.