Notizia

Il valore della controversia si calcola al netto dello sgravio formale

Pubblicato il 09 aprile 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Se non vi è un esplicito annullamento il valore della controversia non può essere ridotto ai fini della de-finizione della lite pendente; è auspicabile che gli uffici, in presenza di rilievi ritenuti infondati, procedano al loro annullamento onde consentire al contribuente di definire la controversia calcolando il dovuto al netto di tali contestazioni. Infatti, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E/2019 ha ricordato che il valore della controversia su cui calcolare le previste percentuali ai fini della definizione della lite è quello relativo alla lite pendente al 24 ottobre 2018. Da questo importo occorre poi decurtare eventuali somme che non formano più oggetto del contendere. Ciò può avvenire nel caso di formazione di un giudicato interno, di parziale annullamento dell’atto a seguito dell’esercizio del potere di autotutela da par-te dell’ufficio.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).