Se non vi è un esplicito annullamento il valore della controversia non può essere ridotto ai fini della de-finizione della lite pendente; è auspicabile che gli uffici, in presenza di rilievi ritenuti infondati, procedano al loro annullamento onde consentire al contribuente di definire la controversia calcolando il dovuto al netto di tali contestazioni. Infatti, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E/2019 ha ricordato che il valore della controversia su cui calcolare le previste percentuali ai fini della definizione della lite è quello relativo alla lite pendente al 24 ottobre 2018. Da questo importo occorre poi decurtare eventuali somme che non formano più oggetto del contendere. Ciò può avvenire nel caso di formazione di un giudicato interno, di parziale annullamento dell’atto a seguito dell’esercizio del potere di autotutela da par-te dell’ufficio.