L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9, ha chiarito che la partecipazione in società di persone può essere ceduta entro il 31 dicembre 2019 e questo salva il regime forfettario per il medesimo anno. Tale possibilità è però limitata al 2019, in ossequio alla pubblicazione della Legge di Bilancio a ridosso della fine dell’anno. Significa che in futuro occorre essere liberi da partecipazioni ostative al regime forfettario fin dall’inizio del periodo di imposta. Ovviamente le cessioni poste in essere per entrare nel forfait, sono estranee a qualunque ipotesi di abuso del diritto. Invece la sopraggiunta proprietà di partecipazioni (successioni o donazione) in corso d’anno non compromette il regime forfettario purché cedute entro l’anno. Diversamente salta il forfait dall’anno successivo. Invece, la partecipazione in società semplici che non producono reddito di impresa o di lavoro autonomo non compromettono il regime forfetario (esempio società semplici agricole, immobiliari o proprietarie di partecipazioni).