Nonostante l’Agenzia delle entrate abbia emanato la circolare n. 7/E, permangono dubbi sulle conseguenze di un eventuale diniego, infatti, l’articolo 1, D.L. 119/2018 non disciplina l’impugnazione dell’eventuale diniego alla definizione, limitandosi a prevedere che, in caso di mancato perfezionamento, non si producono i benefici previsti dall’istituto agevolativo e il competente ufficio procederà alla no-tifica degli atti relativi alle violazioni constatate. Nella circolare, a titolo esemplificativo, non viene esa-minata l’ipotesi in cui le violazioni siano contestate unitamente ad altre definibili. Si evidenzia soltanto che la definizione deve riguardare la totalità delle violazioni presenti all’interno del pvc «al netto di quel-le che hanno costituito causa preclusiva e di quelle già definite». Un altro aspetto particolarmente delicato riguarda la tutela del contribuente dinanzi alla notifica di una comunicazione/provvedimento di mancato perfezionamento della procedura.