Il nuovo Codice della crisi conferma la regola secondo la quale, nell’ipotesi di compiuta ripartizione dell’attivo, la chiusura della procedura non è impedita dalla pendenza di uno o più giudizi, di qualunque natura siano (di cognizione o esecutivi), che vedano coinvolto il curatore come attore o come convenuto. Anche la liquidazione giudiziale potrà chiudersi, una volta compiuta la ripartizione finale dell’attivo, indipendentemente dalla possibilità che i giudizi in corso possano consentire il recupero di ulteriore attivo da ripartire o dal fatto, al contrario, che dai giudizi in corso possa derivare l’incremento del passivo. Il problema, nel caso di incremento dell’attivo, potrebbe essere semmai quello di capire come il curatore possa continuare a svolgere la propria funzione una volta chiusa la procedura; ma a questo problema risponde l’ultimo comma dell’articolo 236, che prevede la permanenza in carica del giudice delegato al fine di gestire ogni necessità (ad esempio quella di autorizzare eventuali transazioni).