La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10124/2019 afferma che il D.M. 200/2012, quello con cui il Ministero dell’economia ha tracciato il confine fra le attività commerciali, quindi paganti, e quelle «svolte con modalità non commerciali», e quindi esenti, «non ha valore di legge», perché la norma (articolo 91-bis, D.L. 1/2012) «non demandava al Decreto Ministeriale il compito di definire autoritativamente il concetto di “modalità non commerciali”, ma solo il compito di stabilire modalità e procedure da seguire in caso di utilizzazione mista di un immobile, al fine di individuare il rapporto percentuale tra utilizzazione commerciale e utilizzazione non commerciale dell’immobile stesso». Tradotto: la linea che separa paganti ed esenti non può essere quella scritta nel decreto. Per i giudici il criterio da seguire ha carattere generale: quando la tariffa serve a coprire i costi e finanziare gli investimenti, l’attività è commerciale e l’Imu/Tasi va pagata.