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Riposi giornalieri per allattamento: quando sono cumulabili con la pausa pranzo

Pubblicato il 17 aprile 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il Ministero del Lavoro, in risposta all’istanza di interpello n. 2 del 16 aprile 2019 interviene in materia di diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, per le lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri “per allattamento”.

Durante il primo anno di vita del figlio, la lavoratrice ha il diritto di fruire di:

- due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, nel caso in cui l’orario lavorativo svolto sia superiore alle sei ore;

- un’ora di riposo nel caso di orario giornaliero inferiore a sei ore.

Il quesito riguarda il caso in cui l’orario di lavoro effettivamente osservato sia pari a 5 ore e 12 minuti, in quanto la lavoratrice fruisce dei riposi giornalieri.

La disciplina generale dell’orario di lavoro prevede che, in caso di superamento del limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, di modalità e durata stabilite dai contratti collettivi di lavoro, per recuperare le energie psico-fisiche e consumare il pasto.

Analizzando in dettaglio le due diverse finalità poste a ratio della normativa, non appare possibile ritenere che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro, pari a 5 ore e 12 minuti, dia diritto alla pausa: i 30 minuti della pausa pranzo non vanno dunque decurtati dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.


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