La disciplina delle società non operative e in perdita sistematica da quest’anno presenta un’ulteriore novità connessa alla possibilità di disapplicare la presunzione di reddito minimo prevista dall’articolo 30, comma 1, L. 724/1994 al raggiungimento del livello di affidabilità fiscale stabilito dagli «indici sintetici di affidabilità fiscale» (Isa), nuovo strumento di compliance introdotto per favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, che ha sostituito i parametri e gli studi di settore con la conversione del D.L. 50/2017 ad opera della L. 96/2017. Dal periodo d’imposta 2018, l’applicazione degli Isa alle attività per le quali i nuovi indici risultano approvati, determina, al raggiungimento di determinate soglie (articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017), l’esclusione dalla disciplina delle società non operative e la disapplicazione da quelle in perdita sistematica in luogo della precedente causa di esclusione e di disapplicazione riferita alla congruità e coerenza agli studi di settore. Per le società in perdita sistematica è tuttavia opportuno segnalare che la verifica delle cause di disapplicazione 2018 va effettuata avendo a riferimento i periodi d’imposta 2013-17 (quinquennio precedente). Questo significa che per poter attivare la clausola di disapplicazione nel periodo d’imposta 2018, è necessario aver raggiunto i livelli di coerenza e congruità previsti dagli studi di settore approvati per il quinquennio di riferimento.