La versione definitiva del documento interpretativo 5, che si occupa della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, ribadisce che le partecipazioni rivalutabili, di controllo e di collegamento, sono soltanto quelle immobilizzate, come previsto dalla L. 342/2000 riportata nell’appendice legislativa. La rivalutazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) riguarda immobilizzazioni materiali e immateriali e partecipazioni immobilizzate: sono esclusi i beni utilizzati in base a contratti di leasing che possono essere rivalutati solo se già riscattati, perché soltanto in questo caso sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice. In via generale, la rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o immateriale non comporta la modifica della vita utile: resta ferma la necessità, ai sensi dei principi contabili Oic 16 e Oic 24, di aggiornare la stima della vita utile nel caso in cui si sia verificato un mutamento delle originarie condizioni di stima.