L’Organismo italiano di contabilità, ha pubblicato la versione definitiva dei documenti interpretativi 4 e 5, su svalutazione dei titoli e rivalutazione dei beni d’impresa. Tra i chiarimenti più rilevanti vengono ammesse deroghe alla svalutazione possibili anche per i titoli acquistati durante l’esercizio 2018. Si precisa anche che la facoltà di non svalutare i titoli può essere applicata solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, facendo riferimento al diverso codice Isin, anche di uno stesso emittente, con illustrazione nella nota integrativa. Il documento 4 ribadisce che la facoltà di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi quotati e non quotati, contenuta nell’articolo 20-quater, D.L. 119/2018 (convertito con la L. 136/2018), può riguardare solo alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, ma non si applica agli strumenti finanziari derivati anche se iscritti nell’attivo circolante. La deroga non disattiva l’operazione di copertura contabile del fair value di un titolo dell’attivo circolante prevista dall’Oic 32 e neppure la valutazione al fair value di un titolo ibrido quo-tato in base al § 50 dell’Oic 32, che consente di evitare la separazione del derivato incorporato in un contratto ospite, valutando l’intero strumento ibrido al fair value se questo è quotato. Altre precisazioni, di carattere formale, riguardano le perdite di carattere durevole, comprese quelle che si manifestano do-po la chiusura dell’esercizio, per le quali si fa riferimento a quanto prevedono i principi contabili Oic 20 (Titoli), Oic 21 (Partecipazioni) e Oic 29 in relazione ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Anche per i titoli oggetto di deroga restano inalterati i criteri di valutazione riferiti a costo ammortizzato e conversione dei titoli in valuta estera.