La permanente disponibilità del lavoratore è il presupposto essenziale ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato. È quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza 12 aprile 2019, n. 10330.
La suprema Corte di Cassazione, chiamata a decidere, su ricorso dell'Inpgi, sulla sussistenza o meno dei rapporti di lavoro giornalistico subordinato ai fini del corretto versamento dei contributi all'Istituto previdenziale competente, traccia le linee per il corretto inquadramento del rapporto come autonomo o subordinato.
Premessa essenziale, sottolineata dai giudici, è che in materia di contributi previdenziali dovuti all'Inpgi è onere di quest'ultimo, in qualità di attore che ne richiede il pagamento, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico (Cass. n. 15028/2018).
La sentenza continua richiamando gli indici della subordinazione ricavati dalle previsioni astratte del contratto di lavoro nazionale giornalistico, ovvero:
- continuità della prestazione intesa come assicurazione della propria prestazione volta a soddisfare le esigenze informative di uno specifico settore;
- vincolo di dipendenza;
- persistenza nell'intervallo tra una prestazione ed un'altra dell'impegno di mettere la propria opera a disposizione dell'editore.
Il carattere subordinato della prestazione del giornalista, conclude la sentenza sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità, "presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, di cui assume la responsabilità, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obbiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, ciò che rende la sua prestazione organizzabile in modo strutturale dalla direzione aziendale" (Cass. nn. 11065/2014 e 8144/2017).