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Certificazione dei contratti di appalto, i limiti dell’attività ispettiva

Pubblicato il 29 aprile 2019 Il Sole 24 Ore; italia Oggi;

In materia di contratto di appalto, qualora la certificazione sia intervenuta dopo l’inizio dell'esecuzione del contratto, il periodo “non coperto” dalla certificazione della Commissione è sempre soggetto alla libera valutazione dell'organo ispettivo, il quale può procedere con l’adozione dei provvedimenti sanzionatori e di recupero contributivo. La certificazione, inoltre, non produce alcun effetto in ordine ad eventuali condotte di rilievo penale.

Sono questi alcuni dei principali chiarimenti forniti dall’INL, con la nota n. 3861 del 19 aprile 2019. Nel documento di prassi sono state specificate le corrette modalità operative in caso di accertamento dell’illegittimità di un appalto, qualora il relativo contratto sia stato certificato da una delle Commissioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003.

La certificazione dei contratti, disciplinata dall’art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003, è una procedura di carattere volontaria finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge volta alla riduzione del contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro.

In questo modo, viene impedito che lo stesso organo ispettivo possa mettere in discussione il contenuto della certificazione, se non in conseguenza di un apposito ricorso giudiziale.

Le commissioni di certificazione con cui avviare il procedimento sono quelle appositamente istituite presso:

- gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro nell'ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale;

- le ex Direzioni Territoriali del Lavoro (D.M. 21 luglio 2004), oggi Ispettorati Territoriali del Lavoro;

- le Province (D.M. 21 luglio 2004);

- i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (elenco commissioni);

- le Università pubbliche e private registrate nell'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. 14 giugno 2004);

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Lo strumento della certificazione è divenuto, però, spesso un mezzo per eludere la normativa a tutela dei lavoratori, mediante provvedimenti carenti sul piano della legittimità. Dunque, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto opportuno esaminare alcuni profili procedurali che possono nuocere all’intero iter certificativo, con la conseguenza di compromettere il provvedimento finale.

Per prima cosa, quindi, è necessario porre l’attenzione all’istanza di certificazione, la quale non deve contenere eventuali vizi che possano riflettersi sul successivo provvedimento emanato dalla Commissione. Pertanto, occorre innanzitutto accertare se l’istanza:

- sia stata sottoscritta da entrambe le parti del contratto;

- contenga tutti gli elementi utili a consentire una compiuta valutazione da parte della Commissione di certificazione.

Le Commissioni di certificazione sono tenute a comunicare l'inizio del procedimento alla Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede a inoltrare la comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro competente in base alla sede di svolgimento dell’attività, affinché possa presentare osservazioni alle commissioni di certificazione.

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