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Sanzione per mancata richiesta del certificato di agibilità anche sul soggetto che ospita il lavoratore

Pubblicato il 30 aprile 2019 Il Sole 24 Ore; italia Oggi;

L'obbligo di richiedere il certificato di agibilità nel settore dello spettacolo grava normalmente sul committente ma nel caso questi non coincida con l'impresa o l'ente presso cui il lavoratore presta la sua opera saranno comunque questi ultimi i soggetti tenuti a richiederlo: è la precisazione contenuta nel messaggio Inps n.1612 del 19 aprile.

Il certificato di agibilità (a titolo oneroso o gratuito) è il documento che autorizza alcune tipologie di imprese dello spettacolo a far agire nei locali di proprietà, o sui quali abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo.

Sulla relativa disciplina, originariamente contenuta nel decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, sono intervenute recentemente sostanziali modifiche ad opera della legge di bilancio 2018 e, da ultimo, del decreto legge 135/2018.

La prima ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, che per l'impiego nei locali di proprietà del datore, o di cui questi abbia un diritto personale di godimento, di lavoratori appartenenti a talune categorie impiegati ed assunti con contratto di lavoro subordinato e relativo versamento dei contributi, non è più necessario richiedere il certificato.

L'obbligo rimaneva, invece, per tutti i lavoratori autonomi, ivi inclusi i collaboratori, purché con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni "per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi".

Su tale ultima norma è intervenuto, in senso sostanzialmente restrittivo, l'articolo 3-quinquies del decreto semplificazioni (decreto legge 135/2018) il quale non solo ha confermato l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità per tutti i lavoratori autonomi dello spettacolo ma lo ha esteso a tutte le prestazioni, senza limitazioni temporali. Per cui, di fatto, attualmente l'impiego di tali lavoratori (categorie dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947) in assenza di certificato di agibilità è sempre sanzionato qualunque sia la durata della prestazione (sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore).

Come accennato sopra, la sanzione in questione potrà essere irrogata al soggetto giuridico che "ospita" il lavoratore anche nel caso in cui tale soggetto sia diverso dal committente ed estraneo al rapporto di lavoro.

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