La CTP Reggio Emilia con la sentenza n. 248/II/2018 ha statuito che sebbene nullo per i contraenti, il negozio fittizio produce effetti nei confronti dei terzi. È quindi legittima la richiesta dell'Agenzia delle entrate della maggiore imposta di registro sull'operazione di vendita riqualificata in cessione di ramo d'azienda.