Assonime e Cndcec sono ritornati sul tema, della trasparenza delle erogazioni pubbliche, con un documento unitario. Il Legislatore distingue, da un lato gli enti no profit e dall’altro i soggetti tenuti a iscriversi al Registro Imprese ex articolo 2195, cod. civ. e riscrive il sistema sanzionatorio. Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti sulla base di un sistema generale, rilevando solo quelli derivanti di rapporti bilaterali in cui è presente un soggetto pubblico, che eroga, e un soggetto appartenente al Terzo settore o al mondo delle imprese, che riceve, tenuto presente che nessuna rilevanza ha forma e modalità del beneficio.