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Nell’impresa sociale escluso il controllo di soggetti profit

Pubblicato il 09 maggio 2019 Il Sole 24 Ore; italia Oggi;

Il Ministero del lavoro nella nota 4096/2019 ha affrontato i casi dell’impresa sociale partecipata da soggetti profit e della nomina delle cariche sociali. Le disposizioni normative oggetto di analisi sono gli artico-li 4 e 7, D.Lgs. 112/2017. Il Ministero indica alcuni elementi utili per una corretta interpretazione delle disposizioni normative. Requisito indispensabile per aversi impresa sociale è quindi l’assenza di lucro soggettivo, inteso come divieto di impiegare gli utili per l’arricchimento dei soci (salve le limitate ipotesi di distribuzione consentite dall’articolo 3, D.Lgs. 112/2017). Per evitare possibili contaminazioni idonee a distogliere l’impresa dal perseguimento dei propri fini, il Legislatore ha previsto un generale divieto per gli enti con scopo di lucro esercitare attività di direzione e coordinamento di un’impresa sociale o detenerne il controllo. Discorso analogo per le cariche sociali, seppure con alcune distinzioni a seconda dei casi. Ai sen-si dell’articolo 7, comma 2, D.Lgs. 112/2017, non possono assumere la presidenza dell’impresa sociale rappresentanti di enti lucrativi. Secondo l’impostazione del Ministero, anche tale divieto va interpretato in senso estensivo, al fine di prevenire lo sviamento dell’impresa dalle sue finalità.


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