È legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente dell'Agenzia delle Entrate che aveva svolto attività di consulenza a favore di un soggetto che aveva una causa contro l'Agenzia stessa.
Il lavoratore licenziato aveva adito il Tribunale perché dichiarasse l'illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatogli dall'Agenzia delle Entrate per aver svolto attività di consulenza fiscale in favore di un privato nell'ambito di una vertenza fiscale in cui era contrapposto il proprio datore di lavoro in violazione dell'obbligo di fedeltà ed esclusività della prestazione lavorativa e del divieto di svolgimento di attività in conflitto di interessi. Il Tribunale aveva respinto la domanda con una decisione successivamente confermata dalla Corte d'appello.
La Corte di cassazione, chiamata dal dipendente dell'Agenzia a decidere sulla correttezza delle conclusioni dei giudici di merito, con sentenza 24 aprile 2019, n. 11237 , ne riprende le motivazioni e conferma il licenziamento del ricorrente.
Per la Cassazione l'agire del personale delle Agenzie fiscali non può che essere ispirato ai principi di fedeltà, trasparenza, imparzialità, trasfusi nella disposizione di cui all'art. 65 del Ccnl comparto Agenzie Fiscali che contempla "il dovere del lavoratore di conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui", e prevede l' obbligo "di non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio".
Stante la particolare gravità del comportamento addebitato, ovvero la violazione plateale e macroscopica degli obblighi contrattuali e regolamentari imposti al pubblico dipendente, la Cassazione conclude che laddove la Corte territoriale, sulla scorta degli elementi acquisiti al giudizio di merito, abbia, in modo congruo e logico, motivato l'incompatibilità del comportamento addebitato con la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica Amministrazione, una generica rivisitazione del giudizio di gravità e di proporzionalità non è consentita in sede di legittimità (v. ex multis Cass. 23862/2016).