È possibile recuperare gli ultimi 10 anni di contributi erroneamente versati oltre il valore del massimale contributivo INPS. Il recupero è differenziato a seconda della collocazione delle annualità contributive. In particolare:
- per i contributi anteriori all’introduzione del sistema Uniemens (gennaio 2010), i datori di lavoro dovranno inviare alla Sede INPS competente una richiesta di rimborso quantificando anno per anno la retribuzione percepita oltre il massimale e la contribuzione versata indebitamente, con trasmissione dei flussi di variazione degli Emens;
- per i periodi dal 2010 in poi, dovrà essere utilizzata la procedura di regolarizzazione con compilazione della denuncia individuale.
La notizia è stata veicolata dall’INPS, con la circolare n. 63 del 9 maggio 2019.
L’art. 2, co. 18, della L. n. 335/1995 (cd. Riforma Dini) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il massimale della base contributiva e pensionabile per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo. La retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato – che per il 2019 ammonta a 102.543 euro - non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.
Ciò in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile, sia ai fini del versamento della contribuzione sia ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici.
Al riguardo, le problematiche sorgono nel momento in cui si effettua un versamento contributivo indebito, quindi oltre il predetto massimale. Ciò può avvenire per un difetto di comunicazione tra il lavoratore e il datore di lavoro in ordine al regime contributivo applicabile o a causa della successione di rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno, nonché a causa di altri motivi riconducibili alla gestione delle informazioni afferenti ai rapporti di lavoro.
In tali situazioni, l’INPS chiarisce che l’eventuale contribuzione versata in eccesso è soggetta a restituzione, su istanza del datore di lavoro, sulla base delle norme che disciplinano l’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cd. civ., con particolare riferimento a quelle che prevedono l’elevazione, ai sensi dell’art. 2946 del cod. civ., del termine prescrizionale a 10 anni. Le somme che non potranno invece formare oggetto di rimborso a causa del decorso del termine prescrizionale, rimarranno acquisite all’INPS e, comunque, saranno improduttive di effetti previdenziali.
Dunque, non si applica l’art. 8 del Dpr. n. 818/1957, il cui regime – ancorché limitato alle sole gestioni dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) – prevede l’acquisizione alla gestione previdenziale e il conseguente computo, ai fini del diritto alle prestazioni, dei contributi indebitamente versati per i quali l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni dalla data in cui il versamento stesso è stato effettuato.
Il recupero sul massimale della contribuzione eccedente non prescritta dovrà essere richiesto attraverso le seguenti modalità:
- per i periodi antecedenti all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro interessati dovranno inviare un’apposita richiesta di rimborso indicando per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS. Inoltre, i medesimi datori di lavoro dovranno trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali;
- per i periodi successivi all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro, per il recupero della contribuzione IVS versata su retribuzioni eccedenti il massimale, dovranno utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione. Nel mese di riferimento dell’avvenuto superamento dovranno indicare nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> l’imponibile entro il massimale e nell’elemento <Contributo> il nuovo contributo dovuto. Nell’elemento <EccedenzaMassimale> dovrà essere riportata la retribuzione eccedente il massimale, non soggetta alla contribuzione IVS. Tale retribuzione è aggiuntiva rispetto a quanto indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.