Non sono ancora in vigore le nuove norme che consentiranno alle società appartenenti a un gruppo di presentare un’unica domanda per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (articoli 284 e ss. del Codice della crisi d’impresa), ma il Tribunale di Bergamo adotta un’impostazione che potrà ben armonizzarsi con la futura disciplina della crisi dei gruppi. Con il decreto del 13 febbraio 2019, il Tribunale è intervenuto (dando il via libera) su 3 questioni: l’omologabilità di accordi senza firma autenticata; la possibilità di sottoporli a condizione; la legittimità della sottoscrizione di un unico accordo per più società di un medesimo gruppo. Il Tribunale di Bergamo offre la soluzione, suggerendo che «un unico accordo… deve ritenersi ammissibile e non contrario alle finalità? dell’istituto in quanto funzionale a una ristrutturazione coordinata tra le società? dell’indebitamento», poiché il legislatore «nel disciplinare gli accordi di ristrutturazione dei debiti lascia ampia libertà di scelta all’imprenditore circa le forme adottabili di regola-zione della crisi». La presentazione di un “unico ricorso” per chiedere l’omologazione costituisce un diritto e non un obbligo per le società del gruppo, un diritto peraltro subordinato alla soggezione di tutte le società interessate alla giurisdizione concorsuale italiana, poiché il legame di gruppo autorizza deroghe della sola competenza territoriale, rimanendo invece ferma la giurisdizione degli altri Stati.