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Rapporto di lavoro, risponde del reato di falso chi contraffà o altera il Durc

Pubblicato il 13 maggio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Suprema Corte di Cassazione (sez. V pen. 2 maggio 2019, n. 18263), ha affrontato nuovamente il delicato tema del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viziato da falsità.

I fatti risalgono ad alcuni anni fa quando, secondo quanto si legge nel provvedimento, il S.G., rappresentante legale della ditta E.S. s.a.s., aveva contraffatto due DURC "consegnandoli alla EM C per ottenere indebitamente la commissione di lavori in subappalto".

Sia il Tribunale di Firenze che la Corte d'Appello della medesima città avevano dichiarato per tale fatto il S.G. responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.

L'imputato ha, così, proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto vari profili lamentando, in particolare, la violazione di legge in ordine alla natura di atto pubblico del DURC, in quanto documentazione proveniente da un ente privato, la Cassa Edile, la cui falsificazione sarebbe punibile, a suo avviso, solo ai sensi dell'art. 485 cod. pen. Inoltre, ha altresì lamentato il vizio di motivazione sulla attribuibilità della condotta all'imputato, in quanto "il DURC può essere predisposto anche da un commercialista".

La S.C. di Cassazione nell'affrontare il caso ha sottolineato, in primo luogo, che l'imputato "quale legale rappresentante della E.S., aveva stipulato due contratti di subappalto con la EM C. s.r.I., trasmettendo a mezzo fax i certificati attestanti la regolarità contributiva; certificati ideologicamente falsi, essendo la società gravata da pendenze contributive".

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, la condotta tenuta dal ricorrente integra il reato di falsità materiale commessa dal privato di cui all'art. 482 c.p. in base al quale "se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo".

Va rilevato, inoltre, che l'art. 477 c.p. stabilisce che "il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". Ricorda la S.C. di Cassazione che il DURC è, appunto, il certificato che attesta contestualmente la regolarità dell'operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione integra, pertanto, il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo, previsto dai già citati artt. 477-482 cod. pen., la falsificazione del DURC stante la natura giuridica di tale atto che ha valore di "attestazione della regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento".

Per tali motivi, pertanto, nel caso de quo secondo i giudici si è consumata la condotta punita delle predette disposizioni; la S.C. ha, così, respinto il ricorso ritenendolo inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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