La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12495/2019 ha statuito che l’associazione tra professionisti sconta l'Irap al pari delle altre imprese, salvo dimostri che i compensi ricevuti per le attività di sindaco o amministratore presso compagini terze si riferiscano a prestazioni svolte in modo individuale e separato rispetto a tutte le altre esercitate all'interno dell'associazione.