La CTR Calabria, con la sentenza 4414/I/2018 ha ribadito che le presunzioni derivanti dall’applicazione del redditometro si considerano “semplici”, in quanto impongono all’amministrazione fiscale di «dimostrare che la presunzione è corroborata da dati reali», mentre il contribuente ha facoltà di contrastare queste risultanze, producendo una prova contraria. Inoltre, il divieto di utilizzare in sede giudiziaria i documenti non esibiti in sede amministrativa opera esclusivamente nei casi in cui l’ufficio abbia rivolto al contribuente - assoggettato a verifica - una richiesta riferita a specifici documenti; qualora, invece, tale istanza si sia rivelata in realtà una «generica richiesta di notizie, al contribuente non potrà essere negato il diritto di produrre la relativa documentazione anche nel giudizio davanti alla commissione tributaria.