L’esenzione dalla revocatoria fallimentare e la causa di non punibilità per il reato di bancarotta scattano anche in assenza di un piano attestato, purché gli accordi siano stati sottoscritti di fronte all’Ocri in esecuzione di una procedura di composizione assistita della crisi. Lo prevede l’articolo 19, Codice della crisi in base al quale l’accordo siglato davanti all’Ocri produce gli stessi effetti degli accordi di esecuzione al piano attestato di risanamento. Il Codice ha quindi introdotto una nuova tipologia di accordi che rappresenta un ulteriore strumento di regolazione della crisi. Ciò che differenzia gli accordi di soluzione concordata della crisi in sede assistita rispetto agli accordi in esecuzione del piano è quindi la mancanza del piano attestato di risanamento. Si tratta di una diversità profonda e che comporta più di una conseguenza. Anche perché lo stesso Codice non solo ha ampliato il perimetro di giudizio dell’attestatore ma ha anche esteso i contenuti del piano al fine di accrescere le garanzie per i creditori e la possibilità della sua realizzazione.