L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 147/2019, ha affermato che il conferimento contestuale dei diritti di nuda proprietà e di usufrutto, detenuti sulla medesima quota da due soggetti differenti è sufficiente a integrare il requisito del controllo della società scambiata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, cod. civ. e quindi a rendere applicabile l'articolo 177, comma 2, Tuir.