L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 150/2019 ha affermato che gli acquirenti di un immobile oggetto di ristrutturazione e di ampliamento della superficie utile, potranno fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 3, Tuir, il c.d. «bonus fiscale ristrutturazioni», solo per le spese riferibili alla parte esistente, sul presupposto che i lavori effettuati consistano in una ristrutturazione senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso.