La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13793/2019 ha statuito in merito all’obbligo di pagamento dell’Imu da parte delle società di leasing in caso di risoluzione del contratto senza riconsegna dell’immobile, ed è favorevole ai Comuni. La Corte parte dal dato letterale della norma, rilevando che «in concreto è il titolo che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non certo la disponibilità materiale del bene». Si aggiunge, poi, che la materiale disponibilità del bene è irrilevante, posto che la soggettività passiva si realizza «addirittura quand’anche il bene da concedere non fosse ancora venuto a esistenza («per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione») e pure quand’anche fosse che il bene non sia stato ancora consegnato dal concedente all’utilizzatore, essendo rilevante, per il sorgere della soggettività passiva Imu non già l’adempimento della consegna del bene (e di converso per la sua cessazione la riconsegna), ma la sola sottoscrizione del contratto («soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula»).