La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12505/2019, ha statuito che il valore in dogana delle merci importate, di regola, corrisponde al valore di transazione, ossia al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, fatte salve le rettifiche da effettuare conformemente al codice doganale comunitario. Esso deve comunque riflettere il valore economico reale della merce importata e quindi considerarne tutti i fattori economicamente rilevanti, compresi i diritti di licenza, qualora i corrispondenti beni immateriali siano incorporati nella merce.