La settimana lavorativa si calcola su sei giorni. È quanto ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro in relazione al lavoro notturno. Con la nota 1438 del 14 febbraio 2019, l’Inl ha risposto alla richiesta avanzata dall'Ispettorato di Biella sulla corretta modalità di individuazione dell’arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto della media di ore notturne lavorate.
In base all’articolo 13 del Dlgs 66/2003, l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio.
Già con la circolare 8/2005 il ministero del Lavoro aveva precisato che il limite della norma costituisce una media fra ore lavorate e non lavorate pari a un terzo (ossia 8 ore su 24), applicato su un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa. Il quesito quindi verteva sulla durata della settimana lavorativa: se, infatti, considerarla in base all'orario del singolo lavoratore, pertanto 5 o 6 giorni di lavoro a settimana; ovvero in termini astratti su 6 giorni lavorativi.
La soluzione al quesito comporta conseguenze rilevanti sul calcolo della media e quindi sulla verifica del rispetto del limite all’orario di lavoro notturno. Infatti, valutando la settimana lavorativa articolata su cinque giorni, non sarebbe consentito al lavoratore notturno effettuare lavoro straordinario, poiché la media oraria giornaliera delle 8 ore sarebbe già raggiunta con il completamento dell’ordinario orario di lavoro. Invece, se la settimana fosse articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali, perché la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale. All'esito di tale percorso, l'Ispettorato nazionale chiarisce che, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, la settimana lavorativa può essere individuata nell'astratto periodo di 6 giorni e cioè nell'arco temporale settimanale al netto del giorno obbligatorio di riposo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 66/2003.
La lettura offerta dall’Inl evita, così, valutazioni caso per caso legate al singolo orario di lavoro del dipendente, considerando, tra l’altro, che il lavoratore abitualmente impiegato su 5 giorni a settimana avrebbe comunque due giorni per il recupero delle proprie energie psicofisiche. Il ragionamento potrà essere utile anche per chiarire tutte quelle ipotesi in cui viene in rilievo la definizione di settimana lavorativa, soprattutto, in materia di durata massima dell'orario di lavoro in base all’articolo 4 del Dlgs 66/2003.