L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 178/2019, ha chiarito che la restituzione dei beni al fornitore, a seguito della risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà formalizzata con un accordo transattivo stipulato dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, non consente al fornitore l'emissione della nota di variazione in diminuzione per il recupero dell'Iva applicata sulla vendita. Nella fattispecie, infatti, l'operazione è venuta meno a causa di sopravvenuto accordo tra le parti, ipotesi in cui la rettifica dell'imposta soggiace al limite temporale di un anno, in base all'articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972.