La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15453/2019 ha stabilito che il trust è un atto che “non esprime capacità contributiva” né per il disponente né per il trustee, in quanto la “capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione del trust viene attuata”. L’estrema sinteticità non permette di comprendere se la sua motivazione valga per qualsiasi tipo di trust o solo per i trust di garanzia (come quello giudicato) e, cioè, i trust che realizzano una transitoria situazione di proprietà in capo al trustee, funzionale alla liquidazione dei beni in trust, al fine di ricavare finanza per soddisfare i creditori. La sentenza è riferita a un trust con il quale è stato costituito un “vincolo su beni” di una “massa fallimentare, finalizzato alla” loro “gestione e liquidazione”, per il “soddisfacimento dei creditori” di una società fallita.