L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 56/E/2019, ha chiarito che anche gli utili derivanti da partecipazioni qualificate delle società di capitale la cui distribuzione sia stata deliberata entro il 31 dicembre 2017, ma pagati dal 1° gennaio 2018, beneficiano del regime transitorio che consente, in capo alle persone fisiche residenti in Italia, di farli concorrere alla formazione del reddito complessivo imponibili nelle misure ridotte in funzione dell’anno di produzione. In particolare:
- nella misura del 40%, per gli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- al 49,72% con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- al 58,14% con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e in corso al 31 dicembre 2017.
Invece, nei confronti delle persone fisiche residenti si applica la ritenuta d’imposta del 26% sugli utili relativi a partecipazioni non qualificate, a prescindere dall’anno di distribuzione o pagamento e, per effetto dell’articolo 1, comma 1003, L. 205/2017, sugli utili derivanti da partecipazioni qualificate formati con redditi prodotti dall’esercizio successivo in corso al 31 dicembre 2017.