Notizia

Dividendi qualificati 2017 tassati con le vecchie regole

Pubblicato il 08 giugno 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 56/E/2019, ha chiarito che anche gli utili derivanti da partecipazioni qualificate delle società di capitale la cui distribuzione sia stata deliberata entro il 31 dicembre 2017, ma pagati dal 1° gennaio 2018, beneficiano del regime transitorio che consente, in capo alle persone fisiche residenti in Italia, di farli concorrere alla formazione del reddito complessivo imponibili nelle misure ridotte in funzione dell’anno di produzione. In particolare:

-       nella misura del 40%, per gli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

- al 49,72% con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

- al 58,14% con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e in corso al 31 dicembre 2017.

Invece, nei confronti delle persone fisiche residenti si applica la ritenuta d’imposta del 26% sugli utili relativi a partecipazioni non qualificate, a prescindere dall’anno di distribuzione o pagamento e, per effetto dell’articolo 1, comma 1003, L. 205/2017, sugli utili derivanti da partecipazioni qualificate formati con redditi prodotti dall’esercizio successivo in corso al 31 dicembre 2017.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).