Il DDL di conversione del decreto sblocca cantieri, nella versione uscita dal Senato, mette la parola fine alla querelle sui parametri che obbligano le Srl alla nomina dell’organo di controllo interno. Ha prevalso la soluzione che prevede il raddoppio dei parametri attualmente indicati nel nuovo Codice della Crisi di impresa: pertanto, l’obbligo di nomina del revisore ed eventualmente, anche dell’organo di controllo monocratico o collegiale, scatterà allorché, per due esercizi consecutivi, verrà superato almeno uno di questi limiti:
- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale, 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media nell’esercizio 20 unità.
Immutati gli altri para-metri e quindi occorrerà provvedere alla nomina del revisore e/o dell’organo di controllo nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti. Immutata anche la regola che sancisce il venir meno dell’organo di controllo interno, che cesserà quando per 3 esercizi consecutivi non sia superato alcuno dei predetti limiti. Quest’ultima disposizione finalmente allinea la durata in carica dell’organo di controllo con il periodo nel quale i parametri numerici non sono superati.