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Triangolazioni Iva con prova a due vie: notifica dell’export o visto sulla fattura

Pubblicato il 10 giugno 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi degli operatori per quanto concerne gli obblighi documentali (fatturazione e prova dell’uscita dei beni dal territorio UE) e comunicativi (esterometro) nel caso delle cessioni all’esportazione “semplici”, in cui il cedente esegue il trasporto/spedizione dei beni a destinazione del cliente estero. Mancano invece istruzioni ufficiali sui comportamenti da tenere quando i soggetti nazionali coinvolti nell’operazione sono più d’uno, come avviene nelle cessioni in triangolazione, laddove la questione delle prove dell’avvenuta esportazione s’intreccia inevitabilmente con la gestione dei nuovi adempimenti. La risposta 130 del 24 aprile scorso ha precisato che, nelle cessioni dirette a cliente extra UE, non v’è obbligo di fattura elettronica. Se però si decide di utilizzare il formato Xml secondo le regole in vigore da inizio anno, andrà indicato il codice convenzionale a sette X. Quanto alla prova dell’uscita dei beni dalla UE, questa è a sua volta elettronica (a prescindere dal formato della fattura) ed è rappresentata dal messaggio “risultati di uscita”, di regola inserito nel sistema informatico doganale Aida su impulso dell’ufficio di uscita dall’Ue e consultabile sul sito delle Dogane digitando il numero (Mrn) attribuito dalla dogana presso cui la merce è stata dichiarata per il regime (ufficio d’esportazione).

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