Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 27 aprile 2019, ha statuito che al socio nudo proprietario non spetta il diritto di intervento in assemblea nel caso di quote di partecipazione al capitale sociale o di azioni gravate da usufrutto; all’assemblea può partecipare solamente il titolare del diritto di usufrutto (il quale, dalla titolarità dell’usufrutto, deriva il diritto di voto).