Se l'auto fornita a uso promiscuo al dipendente è elettrica, si può rimborsare al lavoratore il costo dell'energia. Anche in questo caso, infatti, si deve far riferimento ai principi generali che regolano la valorizzazione del benefit auto per uso promiscuo (sia strettamente aziendale, sia personale) in base all'articolo 51, comma 4 del Tuir.
Questo valorizza in modo convenzionale il valore annuo dell'auto ai fini fiscali e previdenziali individuando nel tariffario chilometrico Aci annualmente aggiornato il riferimento puntuale (il 30% del valore di percorrenza di 15.000 km annui) che aumenta il reddito imponibile del dipendente. Tale valore include, come chiarito nel 1997 dall'amministrazione finanziaria con la circolare 326, tutti gli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'Aci, come carburante, manutenzione e riparazione.
Pertanto, è possibile rimborsare i costi di energia elettrica legati all'auto a pié di lista anche con ripartizione dell'utenza personale domestica di elettricità del dipendente, analogamente alle carte carburante. In questo caso gli importi rimborsati non incrementano in alcun modo l'imponibile fiscale del lavoratore, essendo ricompresi nel valore convenzionale del fringe benefit, usualmente sommato alla retribuzione e agli altri emolumenti assoggettabili.
Resta libera facoltà dell'azienda, nella scrittura di comodato d'uso del bene aziendale, anche in leasing, di specificare possibili costi di compartecipazione delle spese del veicolo, trattenuti al dipendente che andranno ad abbattere il valore convenzionale del fringe benefit fino ad azzerarlo.
Wallbox e home-charger, invece, sono fortemente innovativi rispetto ai tradizionali veicoli a benzina, gpl o gasolio che non necessitano di alcun dispositivo intermedio per potere ricaricare il carburante. Vista la necessità di tali strumenti per potere agevolmente effettuare la ricarica del veicolo, questi appaiono difficilmente inquadrabili fra i beni e servizi accessori, identificati dalle Entrate con l'esempio del garage. Se ne può desumere che l'eventuale costo di installazione possa essere ricompreso nel valore complessivo del fringe benefit, specialmente qualora la prassi in uso presso i concessionari di queste autovetture ne preveda la fornitura gratuita o inclusa nel prezzo dell'auto, anche presso il domicilio del proprietario.
Resta da specificare come, nel caso di installazione delle colonnine di ricarica, la nuova detrazione prevista dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1039) attiva fino al 2021, recentemente commentata dalla risoluzione 32/E delle Entrate , consentirà ai dipendenti di abbattere le proprie imposte al 50% solo a condizione che la spesa rimanga a proprio carico, divenendo conseguentemente indetraibile nel caso in cui la spesa sia direttamente (o indirettamente a mezzo di rimborso) sostenuta dal datore di lavoro nell'ambito di una vettura aziendale.