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Il tentativo (fallito) di fronte all’Ocri semplifica l’accesso al concordato

Pubblicato il 17 giugno 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con il nuovo Codice della crisi saranno 2 le strade con cui si potrà arrivare al concordato preventivo. Quella tradizionale in base alla quale l’impresa si rivolge direttamente al Tribunale e quella preceduta dall’attivazione del meccanismo di allerta e dal tentativo di risoluzione della crisi da parte dell’Ocri, il nuovo organismo di composizione disegnato dal D.Lgs. 14/2019. Il passaggio all’Ocri comporta diversi vantaggi. Innanzitutto, il confronto anticipato presso l’Ocri, alla presenza di una terna di soggetti qualificati, consente una presa di consapevolezza in una fase “anticipata” in cui la possibilità di risolvere le tensioni aziendali è più elevata. Ma vi sono 2 ulteriori fattori, conseguenti all’allerta, che consentono una maggiore celerità di presentazione del piano concordatario e una migliore gestibilità dello stesso da parte dell’imprenditore in crisi. Il primo è quello introdotto dall’articolo 19, comma 3, Codice della crisi, secondo il quale “Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda … di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali”. Il secondo fattore che consiglia un passaggio preventivo dall’Ocri per una successiva miglior gestione del concordato da parte dell’impresa è contenuto nell’articolo 90, comma 5, Codice della crisi: le proposte concorrenti da parte di terzi non sono ammissibili laddove un professionista indipendente attesti che la proposta assicura il pagamento di almeno il 30% dei chirografari, ma tale percentuale è ridotta al 20% qualora il debitore si sia attivato per l’apertura del procedimento di allerta o abbia utilmente avviato la composizione assistita.

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