La CTP Milano, con la sentenza n. 1625/XVI/2019, ha affermato che è diligente il fornitore che, prima di emettere fattura senza applicazione dell’imposta nei confronti dell’operatore che gli ha rilasciato la lettera d’intento, abbia chiesto la dichiarazione Iva dalla quale emerge lo “status” di esportatore abituale del cliente. E non sono desumibili elementi di consapevolezza della frode altrui in base alla circostanza per cui i primi contatti commerciali fra le parti non sono avvenuti a mezzo pec, bensì tramite posta elettronica ordinaria.