L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E ha offerto molti chiarimenti in merito alla fattura elettronica a pochi giorni dal 1° luglio 2019, data in cui cambiano le regole di emissione delle fatture immediate. Ad esempio, è stato chiarito che per le sole fatture elettroniche la data da indicare è quella di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) verrà assegnata dal SdI. Ne deriva che non è necessario (almeno per le fatture elettroniche) intervenire sui sistemi informativi e che non verranno modificate neppure le specifiche tecniche che già prevedevano l’identificazione tra data di emissione e di effettuazione dell’operazione. Al contrario, per le fatture analogiche sarà necessario indicare le 2 date (effettuazione e emissione) tutte le volte che le stesse risultino non coincidenti. Sulla registrazione delle fatture emesse la circolare supera alcune problematiche chiarendo che anche nei registri va annotata sempre la data di effettuazione o meglio la data indicata in fattura. Per quanto riguarda l’esterometro, l’Agenzia delle entrate chiarisce che i soggetti obbligati sono solo coloro che sono obbligati a emettere fatture elettroniche. Da ciò discende che sono esclusi dallo specifico obbligo i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfettari e le Asd che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65.000 euro.