La CTR Lazio, con la sentenza n. 2346/I/2019, ha statuito che i beni ceduti attraverso 2 diversi negozi giuridici caratterizzati da una profonda interdipendenza funzionale, come possono essere la cessione di un ramo di azienda e di asset aziendali di un centro commerciale, sono da considerare unitariamente ai fini delle imposte sui redditi per il calcolo della plusvalenza (o minusvalenza) conseguente all'operazione di compravendita. Detto altrimenti, trovano luogo i principi statuiti dal Legislatore con la disciplina sull'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis, L. 212/2000, a norma del quale un elemento definitorio della fattispecie elusiva sarebbe da rinvenire nell'assenza di sostanza economica di una o più operazioni che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, è tuttavia identificata nella incapacità dell'atto o della sequenza di atti a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi tributari.