Notizia

E-fattura semplificata

Pubblicato il 19 giugno 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E/2019, ha stabilito che sulla fattura elettronica deve esse-re indicata una sola data: quella del giorno di effettuazione dell’operazione, che costituisce il riferimento temporale per l’imputazione a periodo dell’Iva dovuta (e che va pertanto riportata anche in fase di registrazione). Se si tratta di fattura differita emessa in relazione a operazioni effettuate in giorni diversi (dello stesso mese), occorre indicare quale data il giorno dell'ultima di esse. Nell’e-fattura non è pertanto necessario specificare la data di emissione, corrispondente al giorno in cui il file è trasmesso al sistema di interscambio, che è rilevata dal sistema stesso.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).