Con le sentenze n. 15453/2019, n. 15455/2019 e n. 15456/2019, per il loro identico contenuto, pare essersi definitivamente consolidato in Cassazione, l’orientamento (già espresso nell’ordinanza n. 1131/2019) secondo il quale l’atto di dotazione di trust, in quanto non inquadrabile come manifestazione di capacità contributiva, non rileva ai fini dell’applicazione delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Si devono applicare solo le imposte in misura fissa. E ciò indipendentemente dalla tipologia del trust che sia, caso per caso, oggetto di dotazione: in sostanza, quando la proprietà di un bene (denaro, immobili, partecipazioni, strumenti finanziari, opere d’arte) appartiene a un trustee, questi ha un programma da eseguire con riguardo a tale proprietà e, quindi, quando la proprietà gli è trasmessa, il suo patrimonio ha un incremento solo strumentale e transitorio, perché si tratta di un incremento finalizzato all’attuazione della volontà del disponente. Di qui la carenza di capacità contributiva nel frangente in cui il trustee viene dotato.