La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16948, ha statuito che la rettifica in materia di transfer pricing riguarda esclusivamente operazioni con società estere, non esiste infatti nell’ordinamento tributario una norma che consenta un accertamento simile anche per le operazioni tra imprese dello stesso gruppo aventi sede però nel territorio nazionale. La valutazione del valore normale può eventualmente rilevare nell’ambito di una contestazione di antieconomicità.