La CTP Reggio Emilia, con la sentenza 114/II/2019, ha affermato che il Fisco può sospendere il rimborso laddove sussistano «carichi pendenti», cioè i debiti tributari risultanti da atti impositivi o provvedimenti sanzionatori, anche non definitivi, a carico del contribuente che chiede il rimborso. Una volta adottata la sospensione del rimborso (ex articolo 23, Dlgs 472/1997), l’ufficio non può difendersi in giudizio invocando l’applicazione del fermo amministrativo (articolo 69, R.D. 2440/1923): electa una via non datur recursus ad alteram.