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Decreto Crescita, bonus assunzione giovani diplomati

Pubblicato il 04 luglio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Si arricchisce il panorama delle agevolazioni contributive in favore di imprese che inseriscono nel loro organico giovani neodiplomati. Infatti, all’art. 49-bis del cd. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019) è stata inserita una misura estremamente interessante per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. La sua operatività presuppone un meccanismo particolare, che prevede la donazione da parte dell’impresa di un importo non inferiore a 10.000 euro in favore delle istituzioni scolastiche, in cambio di uno sgravio contributivo in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 12 mesi.

L’agevolazione, però, non copre totalmente i contributi INPS, ma solo parzialmente e non riguarda i premi e contributi dovuti all’INAIL. Il governo, a tal fine, ha riconosciuto risorse finanziarie per un importo di:

- 3 milioni di euro per l'anno 2021;

- 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Al relativo onere il governo provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, co. 748, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Al fine di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.

L'incentivo è riconosciuto:

- a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese;

- solo nel caso in cui le erogazioni liberali siano effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 34-bis, co. 1, del D.L. n. 34/2019 con sistemi di pagamento tracciabili.

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:

- laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;

- laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;

- ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;

- attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

L’operatività dell’agevolazione in commento è correlata all’adozione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 58/2019, di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha il compito di definire:

- le modalità ed i tempi per disporre delle erogazioni liberali;

- la misura dell'incentivo sulla base di criteri di proporzionalità;

- le modalità per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto.

Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di secondo grado, beneficiarie dell'erogazione liberale, hanno il compito di pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:

- l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario;

- le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da realizzare o in corso di realizzazione.


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