L’articolo 11-bis, D.L. 34/2019 (amplia l’ambito applicativo del regime del realizzo controllato (articolo 177, comma 2, Tuir), originariamente limitato ai conferimenti per effetto dei quali la società conferitaria acquisisce il controllo della società conferita. Il nuovo comma 2-bis estende lo stesso regime ai conferimenti di partecipazioni che rappresentino una percentuale di diritti di voto nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 %, o una partecipazione al capitale superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli quotati o meno. Questo, alla condizione che la società conferitaria sia interamente partecipata dal soggetto conferente e con la precisazione che, in tale ipotesi, il cosiddetto “holding period Pex” è integra-to in capo alla società conferente solamente decorsi 6 mesi dal conferimento. La formulazione letterale della norma e la sua collocazione all’interno dell’articolo 177, Tuir limitano l’applicazione ai soli casi in cui la società conferita e la società conferitaria siano fiscalmente residenti in Italia. Andrebbe chiarito il rapporto con l’articolo 175, Tuir, che già reca un regime di neutralità contabile indotta in ipotesi di con-ferimenti di partecipazioni di collegamento posti in essere tra imprese residenti.