Da sempre le Organizzazioni di volontariato (Odv) entrano a pieno titolo nella riforma come particolare categoria di Ente del Terzo settore (Ets). Il D.Lgs. 117/2017 ha ricompreso le Odv nell’ambito degli Ets, con una sezione del Registro unico nazionale (Runts) dedicata e specifiche disposizioni civilistiche e fi-scali. Per questi enti il passaggio al nuovo regime è semiautomatico, ma è comunque rimesso a una scelta discrezionale. La qualifica di Odv è legata al rispetto di specifici requisiti civilistici. Dal punto di for-male, possono essere Odv solo gli enti costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non, da un nu-mero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato (articolo 32, Cts). Pertanto, le fondazioni costituite prima dell’entrata in vigore della riforma (3 agosto 2017) dovranno trasformarsi in associazione se vorranno mantenere la qualifica; così come sarà necessario integrare il numero di associati se l’ente non raggiunge il minimo previsto (si vedano le indicazioni del ministero del Lavoro, nota 4995/2019). Per autofinanziarsi le Odv potranno svolgere anche attività di raccolta fondi (articolo 7 Cts) o diverse, purché secondarie e strumentali (articolo 6 Cts). Per il momento, però, bisogna ancora prestare attenzione ai vecchi limiti sulle attività. Le Odv, infatti, sono Onlus di diritto e la disciplina Onlus resterà in vigore fino alla completa attuazione della riforma (a decorrere dal periodo di imposta successivo al placet comunitario e, in ogni caso, dopo l’operatività del Runts).