Con il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) assume una più chiara conformazione la procedura del concordato in bianco, cioè il concordato preventivo nel quale la presentazione del piano per l’estinzione totale o parziale dei debiti non è contestuale alla presentazione della domanda per poter accedere alla procedura. Ma come deve comportarsi fiscalmente, il creditore nelle more tra la presentazione della domanda e la presentazione del piano, con riguardo al credito che vanta verso il debitore? L’avvio del concordato in bianco permette la deduzione della svalutazione prevista dall’articolo 101, comma 5, Tuir? Secondo la DRE Lombardia con l’interpello 904-335/2019, solo con la presentazione del piano e quindi con l’emanazione del decreto di ammissione al concordato scatta l’automatismo fiscale di cui sopra.